Art. 3.
(Organi e struttura).

      1. Con l'atto costitutivo della fondazione di cui all'articolo 1, sottoposto a preventiva approvazione del Ministero dei trasporti, è altresì prevista la costituzione del consiglio di amministrazione della Scuola, rappresentativo delle componenti della medesima fondazione.
      2. Il consiglio di amministrazione di cui al comma 1 adotta lo statuto, sottoposto ad approvazione del Ministero dei trasporti, che stabilisce le modalità di funzionamento organizzativo della Scuola.
      3. Il consiglio di amministrazione della Scuola nomina un direttore generale che è responsabile della gestione della stessa Scuola finalizzata alla realizzazione dei compiti e degli obiettivi di cui all'articolo 2.